giovedì, 20 giugno 2013

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18 giugno 2012

Imu per il fabbricato abitativo rurale

Casi risolti

Un contribuente è proprietario di un fabbricato rurale a destinazione abitativa. Tale fabbricato costituisce la sua abitazione principale. Si chiede come deve essere pagata l’Imu.

I fabbricati rurali sia a uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU. Infatti, l'art. 13, comma 14, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, che escludeva dall'imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Da tale abrogazione e dalla circostanza che l'IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. La diversa destinazione degli stessi, a uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili.
Dalle considerazioni appena esposte consegue che i fabbricati rurali a uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis del menzionato art. 9, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni (detrazioni più aliquota agevolata al 0,4%).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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