Quando non risultano compensi a terzi di una certa consistenza, non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttiva il medico-chirurgo che dichiara molto e che utilizza per lavoro un’auto di “lusso”. È altresì esente dal prelievo fiscale il consulente informatico che dichiara spese modeste,
nonché l’avvocato che svolge la propria attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e che si appoggia allo studio di un collega. Il professionista che è in grado di svolgere da solo la sua attività non deve necessariamente essere dotato di “autonoma organizzazione”. È quanto emerge dalle ultime sentenze pubblicate dalla Corte di Cassazione in materia di IRAP e professionisti.
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IRAP & professionisti. Ultime dalla Cassazione (94 kB)
IRAP & professionisti. Ultime dalla Cassazione - Fiscal News N. 274-2013
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