23 novembre 2019

“Bonus TV”: termini e modalità di riconoscimento del contributo

Autore: Redazione Fiscal Focus
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 270 del 18-11-2019) il decreto interministeriale 18 ottobre 2019 MiSE-MEF, recante le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di TV e decoder di nuova generazione, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC.

Gli utenti beneficiari del cosiddetto “bonus Tv”, che avrà un valore fino a 50 euro, saranno le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro.
Il contributo sarà disponibile dal 18 dicembre 2019 (come stabilito dal decreto all’articolo 1 «a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale») al 31 dicembre 2022, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2, e sarà riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita.

Gli apparecchi e il contributo – Il contributo in questione è concesso agli utenti finali per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

Tale contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
Esso è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale indicato in precedenza, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.

Modalità di riconoscimento del contributo – All’articolo 2 del decreto in commento è stabilito che il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'Iva e non riduce la base imponibile dell'imposta.

L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell'ISEE, relativo al nucleo familiare di cui fa parte, non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. A tale richiesta, è allegata copia del documento d’identità dell'utente finale, in corso di validità.
Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MiSE, una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità:

a) il codice fiscale del venditore;
b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identità allegato alla richiesta sopra menzionata;
c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest'ultimo è inferiore a cinquanta euro.


Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico procederà alle verifiche del caso, ossia l’idoneità dell’apparecchio e che, l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo. Ultimate le verifiche, il servizio telematico comunicherà al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Qualora, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.
Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'UE diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del MiSE.

Altre procedure – Il decreto 18 ottobre 2019, inoltre, disciplina anche le modalità di recupero dello sconto praticato dal venditore, l’azione di comunicazione e di informazione ai cittadini, i controlli e le cause di revoca del contributo. A tal proposito, è anche previsto che, ai fini dell'attività di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la richiesta sottoscritta dall'utente finale, la copia del relativo documento d'identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso.
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