4 luglio 2014

Visto di conformità

Fiscal News N. 181-2014

Dal 1° gennaio 2014, a seguito della Legge di Stabilità 2014, per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall’IVA, per importi superiori a € 15.000,00, è esteso l’obbligo di opposizione del visto di conformità, ex art. 35, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 241/1997.
I soggetti che hanno la possibilità di apporre il visto sono i responsabili dei centri di assistenza fiscale, ma poi si indicano come alternativa, così come già avviene oggi per il comparto Iva, anche i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Secondo un recente intervento della DRE del Piemonte, non dovrebbero esserci incompatibilità sul fatto che il professionista apponga il visto di conformità sulla propria dichiarazione, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette superiori ad euro 15.000. È questa, infatti, l'indicazione fornita a seguito di un quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino. I professionisti che sono a credito di Irpef, ma anche in termini di addizionali ed Irap, e che sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, non dovrebbero quindi essere obbligati a rivolgersi ad un altro professionista per asseverare il proprio credito da utilizzare in compensazione.
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