martedì, 18 giugno 2013

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30 luglio 2012

Ricevuta fiscale: chi non la emette paga senza sconti

Sentenza della Cassazione Tributaria del 27 luglio 2012

In caso di mancata e ripetuta emissione delle ricevute fiscali, il contribuente paga le sanzioni senza riduzioni. E’ infatti inutile sostenere l’assenza di danno per l’Erario in ragione dell’avvenuta registrazione delle operazioni nei registri dei corrispettivi.

La sentenza. Si possono sintetizzare come sopra le conclusioni raggiunte dalla Sezione Tributaria Civile della Cassazione, con l’interessante sentenza 13504 del 27 luglio 2012.

Agevolazioni
. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava il parziale annullamento di alcuni avvisi notificati dall’Agenzia delle Entrate a un piccolo imprenditore; avvisi con cui l’A.F. contestava le sanzioni irrogate per omessa emissione di 132 ricevute fiscali per gli anni d’imposta 1992 e 1993. Il Giudice d’appello osservava, tra l’atro, che, vertendosi in tema di sanzioni, il comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 472/97 fosse applicabile al caso di specie, in quanto norma sopravvenuta più favorevole al trasgressore.

Violazione non meramente formale. La Suprema Corte, dopo un’accurata disamina del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto “fuori luogo” il richiamo effettuato dalla C.T.R. all’art. 6, comma 5-bis D.Lgs. 472/97, il quale stabilisce che “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”, in quanto l’omissione di ricevute fiscali è una violazione “non meramente formale” che, quindi, inibisce l’operatività dell’esimente in questione.

La continuazione.
Non solo. A parere degli Ermellini, dall’esame degli atti di casa è emerso chiaramente che la Commissione d’appello ha trascurato del tutto di richiamare l’articolo 6, comma 2, del D.L. 697/1982, in virtù del quale “nel caso di più violazioni dell'obbligo della ricevuta fiscale, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima”. Nella sentenza di secondo grado, osservano i giudici, manca qualsivoglia passaggio argomentativo e/o decisionale sul tema della c.d. “continuazione” ex art. 6, comma 2, del D.L. 697/1982.

Conclusioni.
Insomma, al Supremo Collegio l’impugnata sentenza è parsa viziata sotto più profili. Per tale ragione, il ricorso del Fisco è stato accolto e la causa è tornata al mittente per un nuovo esame.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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