giovedì, 20 giugno 2013

Stampa notizia

5 luglio 2012

Notifica “per posta”: cartella nulla

Per il Giudice di Pace di Genova, Equitalia è tenuta a rivolgersi a soggetti abilitati

Il principio. La notifica con raccomandata A/r effettuata da Equitalia senza il tramite degli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale è causa di nullità della cartella esattoriale.

La sentenza. Lo ha affermato il Giudice di Pace di Genova, con la sentenza 4486 del 26 giugno scorso.

Multe. In applicazione del suesposto principio di diritto, il Giudice onorario ha accolto la domanda della parte ricorrente, un’ex impiegata genovese, di annullamento delle quattro cartelle esattoriali, oggetto d’impugnazione, notificate da Equitalia, per multe non pagate.

Motivi. In sostanza, il giudicante ha individuato quale punto centrale della controversia l'esistenza o l'inesistenza dell'atto della notificazione, operata direttamente da Equitalia per posta, ossia senza l’ausilio di uno dei soggetti indicati dall’art. 26, comma primo, del d.P.R. 602/1973. “Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente – si legge in sentenza - deve essere respinta l'eccezione secondo cui, avendo l'atto stesso, raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto. In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica. L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all'Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo del servizio postale alla notifica della cartella esattoriale. Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali. Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente”. Insomma, il ricorso è stato accolto, con compensazione della spese di lite.

Osservazioni. A ben vedere, la sentenza di cui si è appena dato conto è solo l’ultima di una lunga serie di pronunciamenti di merito (tanto per citarne alcuni: CTP Vicenza n. 33/07/12; CTP Foggia n. 191/04/12; CTP Bari n. 110 del 2012; CTP Pescara n. 743/4/10; CTP Milano n. 62/22/10, CTR Lombardia n. 141 del 2009 e Tribunale di Udine n. 1183/2009) che hanno sostenuto la giuridica inesistenza della notifica della cartelle eseguita direttamente per posta dal Concessionario. A questo punto, si può parlare di un orientamento costante che consentirà a moltissimi contribuenti di adire le vie legali con ampio margine di successo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.