16 luglio 2012
IRAP: diritto al rimborso in caso di concordato
Sentenza della Corte di Cassazione Tributaria del 13 luglio 2012
Non perde il diritto a chiedere il rimborso dell’IRAP, il professionista che aderisce al concordato preventivo relativo alle imposte sui redditi. L’adeguamento riguarda solo l’IVA, l’IRPEF, le addizionali comunali e regionali.
La sentenza. Quanto sopra emerge dalla sentenza numero 11947 del 13 luglio 2012, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Il caso. Nel caso di specie, si è trattato di una professionista, un avvocato, la cui istanza di rimborso dell’IRAP era stata respinta, con la motivazione che la sua adesione al concordato preventivo aveva precluso qualsiasi domanda nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. In sede di contenzioso, l’adita CTP aveva annullato il provvedimento di diniego. Tale decisione, però, veniva riformata in senso favorevole al Fisco, da parte della CTR della Lombardia. Di qui il ricorso in Cassazione.
La Corte. Ebbene, i Supremi giudici hanno osservato che l’istituto del concordato preventivo, introdotto “in forma sperimentale” (in attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale) dall’art. 33 del D.L. 269/2003 (L. conv. 326/2003), “concerne essenzialmente le imposte sui redditi, essendo il beneficio concesso ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e ha effetti limitati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: ciò chiaramente si evince dalle varie disposizioni della disciplina dell’istituto (…) che fanno riferimento, come oggetto del concordato, ai ‘ricavi’ e ai ‘compensi’, intendendosi espressamente per tali, rispettivamente, quelli di cui all’art. 53 e all’art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 – commi 4, 5, 9, 12, 14 -, nonché la norma – comma 8 – che prevede, per i periodi d’imposta soggetti a concordato, la parziale inibizione dei poteri di accertamento spettanti all’amministrazione finanziaria ex artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972”. Non solo. Anche l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 2004) ha sostenuto che l’adeguamento operato dal contribuente “ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini Iva. Non è invece dovuta l’Irap”.
Accoglimento. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio di Piazza Cavour è giunto alla conclusione che l’imposta regionale sulle attività produttive esula dalla portata applicativa dell’istituto del concordato preventivo, con la conseguenza che l’adesione a tale beneficio non comporta “effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di detta imposta”. Il ricorso proposto dalla professionista è stato quindi accolto.
La sentenza. Quanto sopra emerge dalla sentenza numero 11947 del 13 luglio 2012, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Il caso. Nel caso di specie, si è trattato di una professionista, un avvocato, la cui istanza di rimborso dell’IRAP era stata respinta, con la motivazione che la sua adesione al concordato preventivo aveva precluso qualsiasi domanda nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. In sede di contenzioso, l’adita CTP aveva annullato il provvedimento di diniego. Tale decisione, però, veniva riformata in senso favorevole al Fisco, da parte della CTR della Lombardia. Di qui il ricorso in Cassazione.
La Corte. Ebbene, i Supremi giudici hanno osservato che l’istituto del concordato preventivo, introdotto “in forma sperimentale” (in attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale) dall’art. 33 del D.L. 269/2003 (L. conv. 326/2003), “concerne essenzialmente le imposte sui redditi, essendo il beneficio concesso ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e ha effetti limitati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: ciò chiaramente si evince dalle varie disposizioni della disciplina dell’istituto (…) che fanno riferimento, come oggetto del concordato, ai ‘ricavi’ e ai ‘compensi’, intendendosi espressamente per tali, rispettivamente, quelli di cui all’art. 53 e all’art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986 – commi 4, 5, 9, 12, 14 -, nonché la norma – comma 8 – che prevede, per i periodi d’imposta soggetti a concordato, la parziale inibizione dei poteri di accertamento spettanti all’amministrazione finanziaria ex artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972”. Non solo. Anche l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 2004) ha sostenuto che l’adeguamento operato dal contribuente “ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini Iva. Non è invece dovuta l’Irap”.
Accoglimento. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio di Piazza Cavour è giunto alla conclusione che l’imposta regionale sulle attività produttive esula dalla portata applicativa dell’istituto del concordato preventivo, con la conseguenza che l’adesione a tale beneficio non comporta “effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso di detta imposta”. Il ricorso proposto dalla professionista è stato quindi accolto.





Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.