mercoledì, 19 giugno 2013

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26 luglio 2012

Dona immobile alla figlia. E’ elusione fiscale

Ordinanza della Corte di Cassazione del 25 luglio 2012

Premessa. Con l’ordinanza numero 13089 del 25 luglio 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Fisco, in relazione alla sentenza della C.T.R. del Piemonte che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 - norma che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona – al caso di un contribuente che aveva donato un terreno alla figlia.

Il merito. Più precisamente, il giudizio ha riguardato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di detto terreno. L’adita C.T.P., in accoglimento del ricorso proposto dal privato, annullava l’atto. Tuttavia, tale decisione veniva riformata in appello, in quanto la competente C.T.R. del Piemonte escludeva la sussistenza, nel caso specifico, dell’asserita interposizione fittizia. Di qui il ricorso per cassazione.

I chiarimenti. Dunque, la Cassazione, dopo aver premesso che l'inapplicabilità “ratione temporis” di una norma non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'A.F., in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost. (ma anche dei principi comunitari), i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte, ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal comma 3 dell'art. 37 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali (Cass. 12788 del 10/6/2011). La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente può ben scaturire, infatti, da presunzioni, spettando allo stesso contribuente fornire la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico (Cass. n. 8772/2008; Cass. 20816/2005)”.

Conclusioni. Alla stregua di tali considerazioni, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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