19 giugno 2012
Diritto al rimborso in assenza di controllo
Per la Cassazione, il mancato controllo della dichiarazione non fa maturare automaticamente il diritto al rimborso del credito
Il principio. Anche se il Fisco non provvede ad effettuare i controlli di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 entro il termine prescrizionale e non notifica l’avviso di accertamento, non matura il diritto del contribuente al rimborso di credito riportato in dichiarazione.
La sentenza. Alle suddette conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7899/2012.
Il diniego. La Commissione Tributaria Provinciale, prima, e la Commissione Tributaria Regionale, poi, dichiaravano legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente in relazione a un credito indicato in dichiarazione. Di qui il ricorso di legittimità.
La tesi della contribuente. Dinnanzi ai Giudici di Piazza Cavour, la società censurava la decisione impugnata, laddove la CTR non aveva considerato che in assenza di un'attività di controllo nei termini previsti dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/73 e di un avviso di accertamento, il credito doveva ritenersi consolidato e, di conseguenza, anche il diritto al rimborso.
La Corte. Investita dell’esame della controversia, la Cassazione ha confermato le statuizioni dei giudici del merito. Gli Ermellini hanno chiarito che il credito indicato in dichiarazione non si consolida solo con lo spirare della scadenza del termine per effettuare i controlli, restando impregiudicata la possibilità per il Fisco di opporre eccezioni alla domanda di rimborso. Di più. Il diritto è parimenti riconosciuto al contribuente, essendo sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale e non a quello di quattro anni contenuto nell'articolo 38 del d.P.R. 602/73. Infine, il Supremo Collegio ha evidenziato come la sussistenza del credito debba essere sempre preliminarmente verificata dall’Ufficio, senza che sia necessario attivare una formale procedura di accertamento. In buona sostanza, quindi, se il diritto di rimborso non è automatico per il solo fatto che l'amministrazione non abbia controllato nei tempi previsti la dichiarazione, è altrettanto plausibile che, laddove ciò accadesse, il credito potrebbe ritenersi consolidato e spettante.
La sentenza. Alle suddette conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7899/2012.
Il diniego. La Commissione Tributaria Provinciale, prima, e la Commissione Tributaria Regionale, poi, dichiaravano legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione Finanziaria all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente in relazione a un credito indicato in dichiarazione. Di qui il ricorso di legittimità.
La tesi della contribuente. Dinnanzi ai Giudici di Piazza Cavour, la società censurava la decisione impugnata, laddove la CTR non aveva considerato che in assenza di un'attività di controllo nei termini previsti dell'articolo 36-bis del d.P.R. 600/73 e di un avviso di accertamento, il credito doveva ritenersi consolidato e, di conseguenza, anche il diritto al rimborso.
La Corte. Investita dell’esame della controversia, la Cassazione ha confermato le statuizioni dei giudici del merito. Gli Ermellini hanno chiarito che il credito indicato in dichiarazione non si consolida solo con lo spirare della scadenza del termine per effettuare i controlli, restando impregiudicata la possibilità per il Fisco di opporre eccezioni alla domanda di rimborso. Di più. Il diritto è parimenti riconosciuto al contribuente, essendo sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale e non a quello di quattro anni contenuto nell'articolo 38 del d.P.R. 602/73. Infine, il Supremo Collegio ha evidenziato come la sussistenza del credito debba essere sempre preliminarmente verificata dall’Ufficio, senza che sia necessario attivare una formale procedura di accertamento. In buona sostanza, quindi, se il diritto di rimborso non è automatico per il solo fatto che l'amministrazione non abbia controllato nei tempi previsti la dichiarazione, è altrettanto plausibile che, laddove ciò accadesse, il credito potrebbe ritenersi consolidato e spettante.





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