27 luglio 2012
Dichiarazione non sottoscritta: ok a rimborso IRAP
Sentenza della Corte di Cassazione del 26 luglio 2012
Il contribuente può ottenere il rimborso dell’IRAP anche se non ha sottoscritto la dichiarazione, in quanto si tratta di un vizio sanabile.
La sentenza. Quello che precede è l’importante chiarimento offerto dalla Sesta Sezione Civile – T della Cassazione, con la brevissima, ma significativa ordinanza numero 13313, pubblicata ieri, 26 luglio 2012.
Il ricorso delle Entrate. Propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva affermato il diritto al rimborso IRAP preteso dal contribuente.
Il principio di diritto. Orbene, il Collegio di Piazza Cavour ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, alla stregua del principio di diritto secondo cui “in tema di dichiarazioni rese ai fini fiscali, l’atto non sottoscritto dal suo autore non è radicalmente inesistente e può essere sanato o attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso la valutazione in fatto che consentano di attribuire la paternità dell’atto al contribuente, senza richiedere allo stesso una postuma sottoscrizione (perciò ultronea), a fronte della sua volontà di utilizzare l’atto, manifestata in sede processuale” (Cass. sentenza 9 ottobre 2006, numero 21673).
Condanna alle spese. Le spese del giudizio di legittimità (liquidate in 1.100 euro oltre accessori di legge) hanno seguito la soccombenza. Al Fisco, quindi, non resta che pagare.
La sentenza. Quello che precede è l’importante chiarimento offerto dalla Sesta Sezione Civile – T della Cassazione, con la brevissima, ma significativa ordinanza numero 13313, pubblicata ieri, 26 luglio 2012.
Il ricorso delle Entrate. Propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva affermato il diritto al rimborso IRAP preteso dal contribuente.
Il principio di diritto. Orbene, il Collegio di Piazza Cavour ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, alla stregua del principio di diritto secondo cui “in tema di dichiarazioni rese ai fini fiscali, l’atto non sottoscritto dal suo autore non è radicalmente inesistente e può essere sanato o attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso la valutazione in fatto che consentano di attribuire la paternità dell’atto al contribuente, senza richiedere allo stesso una postuma sottoscrizione (perciò ultronea), a fronte della sua volontà di utilizzare l’atto, manifestata in sede processuale” (Cass. sentenza 9 ottobre 2006, numero 21673).
Condanna alle spese. Le spese del giudizio di legittimità (liquidate in 1.100 euro oltre accessori di legge) hanno seguito la soccombenza. Al Fisco, quindi, non resta che pagare.





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