16 luglio 2012
Auto aziendali a uso promiscuo
Sentenza della Corte di Cassazione Tributaria sulla detraibilità dell’IVA
La sentenza. L’IVA sugli acquisti di auto aziendali a uso promiscuo è detraibile se c’è prova dell’inerenza con l’attività d’impresa. Lo ha ricordato la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11934 del 13 luglio 2012.
Il caso. Il giudizio ha riguardato il silenzio – rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso per l’IVA versata dalla società contribuente (una S.p.a.) in occasione dell’acquisto di alcuni automezzi dati in uso ai dipendenti.
Il merito. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Di poi il giudizio d’appello promosso dall’Ufficio, che si concludeva con un nulla di fatto, in quanto la competente Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione.
L’inerenza. Con il ricorso di legittimità, l’Amministrazione Finanziaria assumeva, in particolare, che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto il diritto della società alla detrazione IVA, prescindendo dalla dimostrazione dell’inerenza dei beni con l’attività d’impresa. Sul punto, la CTR si era limitata ha affermare che la società aveva provveduto a fatturare con IVA nella sua intera percentuale, per le autovetture concesse in un uso promiscuo ai dipendenti e nella misura del 30% per i mezzi concessi ai dirigenti.
Il principio di diritto. Il Supremo Collegio, ai fini della decisione, ha ritenuto di non doversi discostare dal principio di diritto secondo il quale “in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali (Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11765 del 12/05/2008)”.
Il rigetto. Ebbene, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la CTR non abbia applicato il suddetto principio di diritto, laddove ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria senza alcuna approfondita valutazione circa l’inerenza dei beni rispetto all’attività d’impresa. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia per un nuovo esame.
Il caso. Il giudizio ha riguardato il silenzio – rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso per l’IVA versata dalla società contribuente (una S.p.a.) in occasione dell’acquisto di alcuni automezzi dati in uso ai dipendenti.
Il merito. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Di poi il giudizio d’appello promosso dall’Ufficio, che si concludeva con un nulla di fatto, in quanto la competente Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione.
L’inerenza. Con il ricorso di legittimità, l’Amministrazione Finanziaria assumeva, in particolare, che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto il diritto della società alla detrazione IVA, prescindendo dalla dimostrazione dell’inerenza dei beni con l’attività d’impresa. Sul punto, la CTR si era limitata ha affermare che la società aveva provveduto a fatturare con IVA nella sua intera percentuale, per le autovetture concesse in un uso promiscuo ai dipendenti e nella misura del 30% per i mezzi concessi ai dirigenti.
Il principio di diritto. Il Supremo Collegio, ai fini della decisione, ha ritenuto di non doversi discostare dal principio di diritto secondo il quale “in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali (Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11765 del 12/05/2008)”.
Il rigetto. Ebbene, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la CTR non abbia applicato il suddetto principio di diritto, laddove ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria senza alcuna approfondita valutazione circa l’inerenza dei beni rispetto all’attività d’impresa. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia per un nuovo esame.





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