4 luglio 2014

Trasferimento della residenza all'estero

Speciale Dichiarazioni N. 47-2014

Per i soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in uno stato UE o appartenente allo SEE con il quale sussiste un accordo di reciproca assistenza in tema di riscossione dei crediti tributari, va rilevata una specifica plusvalenza determinata in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato.
In luogo del versamento dell’IRES dovuta su tale plusvalenza (c.d. “exit tax”) i soggetti in esame possono scegliere tra:
- la sospensione della tassazione della plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti nella stabile organizzazione;
- il versamento rateale dell’IRES, anche relativa a ciascun cespite.
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Trasferimento della residenza all'estero - Speciale Dichiarazioni N. 47-2014
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