20 dicembre 2011
Nuovi uffici per l’antiriciclaggio
La comunicazione dovrà essere inviata alle Ragionerie territoriali
Premessa – Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2011 sono state individuate le Ragionerie territoriali del Mineconomia competenti a sanzionare le violazioni in materia di utilizzo di contante ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 1 del D. Lgs 231/2007.
Obblighi antiriciclaggio - In base all’art. 51, D. Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono informare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività. In particolare, l’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che tale comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui i predetti soggetti, “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni”, hanno avuto notizia delle citate infrazioni.
Come effettuare la comunicazione – Il professionista o il revisore è tenuto a inviare una comunicazione, tramite lettera raccomandata, contenente le seguenti informazioni: i dati dell’autore della violazione; l’indicazione che è stata violata la disposizione dell’articolo 1, comma, 1 D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991 (per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2008, andrà citato l’articolo 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007) e, infine, gli eventuali elementi, atti a comprovare la commissione della violazione. Per la comunicazione in esame non esistono moduli prestampati, per cui essa può essere inoltrata in forma libera.
A chi effettuare la comunicazione – Per individuare gli uffici a cui spedire la comunicazione si fa presente che a decorrere dal 15.5.2005, il Dipartimento del Tesoro ha stabilito di “conferire la delega a livello locale di alcune delle attribuzioni in materia antiriciclaggio al fine di rafforzare l’efficacia sul territorio del sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio”. Successivamente con il D.M. 21.4.2006 sono stati individuati i raggruppamenti territoriali e le Direzioni provinciali dei servizi vari alle quali inviare le comunicazioni in esame, nei casi in cui la violazione riguardi importi non superiori ad € 250.000. Poi con il Decreto 22.7.2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito la competenza territoriale delle comunicazioni relative alle violazioni in esame, per lo più confermando quanto precedentemente disposto. Per le violazioni d’importo inferiore a € 250.000, le comunicazioni in esame andavano, quindi, inoltrate alla competente Direzione Provinciale.
Soppressione Direzioni territoriali - A mezzo del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono, però, state soppresse le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010, le funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato.
I nuovi uffici – Vista la soppressione degli uffici, il Ministero con un Decreto del 17 novembre 2011 (in G.U. n. 278 del 29-11-2011) ha provveduto a individuare le Ragionerie territoriali dello stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del citato dlgs 231/07. A titolo esemplificativo, la ragioneria territoriale di Roma sarà competente per tutte le violazioni commesse nelle province di Roma, Rieti e Viterbo mentre quella di Salerno per le violazioni commesse in Basilicata e nella provincia di Salerno. A tali uffici dovranno, quindi, rivolgersi i professionisti e gli intermediari finanziari per comunicare le violazioni di cui hanno avuto notizia.
Obblighi antiriciclaggio - In base all’art. 51, D. Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono informare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività. In particolare, l’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che tale comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui i predetti soggetti, “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni”, hanno avuto notizia delle citate infrazioni.
Come effettuare la comunicazione – Il professionista o il revisore è tenuto a inviare una comunicazione, tramite lettera raccomandata, contenente le seguenti informazioni: i dati dell’autore della violazione; l’indicazione che è stata violata la disposizione dell’articolo 1, comma, 1 D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991 (per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2008, andrà citato l’articolo 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007) e, infine, gli eventuali elementi, atti a comprovare la commissione della violazione. Per la comunicazione in esame non esistono moduli prestampati, per cui essa può essere inoltrata in forma libera.
A chi effettuare la comunicazione – Per individuare gli uffici a cui spedire la comunicazione si fa presente che a decorrere dal 15.5.2005, il Dipartimento del Tesoro ha stabilito di “conferire la delega a livello locale di alcune delle attribuzioni in materia antiriciclaggio al fine di rafforzare l’efficacia sul territorio del sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio”. Successivamente con il D.M. 21.4.2006 sono stati individuati i raggruppamenti territoriali e le Direzioni provinciali dei servizi vari alle quali inviare le comunicazioni in esame, nei casi in cui la violazione riguardi importi non superiori ad € 250.000. Poi con il Decreto 22.7.2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito la competenza territoriale delle comunicazioni relative alle violazioni in esame, per lo più confermando quanto precedentemente disposto. Per le violazioni d’importo inferiore a € 250.000, le comunicazioni in esame andavano, quindi, inoltrate alla competente Direzione Provinciale.
Soppressione Direzioni territoriali - A mezzo del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono, però, state soppresse le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010, le funzioni precedentemente svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato.
I nuovi uffici – Vista la soppressione degli uffici, il Ministero con un Decreto del 17 novembre 2011 (in G.U. n. 278 del 29-11-2011) ha provveduto a individuare le Ragionerie territoriali dello stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del citato dlgs 231/07. A titolo esemplificativo, la ragioneria territoriale di Roma sarà competente per tutte le violazioni commesse nelle province di Roma, Rieti e Viterbo mentre quella di Salerno per le violazioni commesse in Basilicata e nella provincia di Salerno. A tali uffici dovranno, quindi, rivolgersi i professionisti e gli intermediari finanziari per comunicare le violazioni di cui hanno avuto notizia.





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