giovedì, 20 giugno 2013

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29 giugno 2012

La nuova IEVA: imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e aerei privati

E’ stato pubblicato ieri il Provvedimento n. 2012/97718, attuativo della nuova imposta introdotta dal Decreto Salva Italia che colpisce i voli aerei.

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi - L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, introdotta dal Decreto Salva Italia all’art. 16, co. 10-bis e dall’art. 3-sexies del D.L. n.16/2012 è dovuta da ogni passeggero per ciascuna tratta, nella misura di euro 100, se il tragitto non supera i 1.500 chilometri e di euro 200, se il tragitto supera i 1.500 chilometri (considerando la lunghezza del tragitto pari alla distanza ortodromica fra il punto di arrivo e il punto di partenza maggiorata di 95 Km) e va corrisposta dal passeggero al vettore per ogni tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale, a prescindere dagli scali tecnici.

Scadenze diverse se registrati al RAN dell’ENAC - Per le tratte effettuate tramite aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo SEE, l’imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.

Per le tratte effettuate con aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo SEE, l’imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.

Per le tratte effettuate a partire dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Salva Italia e fino al 30 giugno 2012, l’imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.

Modalità di versamento - L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi viene versata mediante modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”.
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati a effettuare il pagamento con F24 possono effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8- Capitolo 1224, indicando: codice BIC: BITAITRRENT; causale del bonifico: generalità del vettore, numero passeggeri seguito dalla tipologia di tratta, da indicare con “A” o “B”, dove A indica la tratta fino a 1. 500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km, codice tributo e data di effettuazione del servizio di aerotaxi indicata con giorno, mese e anno; IBAN - IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it.

L’imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e l’imposta sugli aeromobili esteri è versata mediante modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012.
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati a effettuare il pagamento con F24 eseguono il versamento mediante bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8- del Capitolo 1223, indicando: codice BIC: BITAITRRENT; causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell’imposta, identificativo dell’aeromobile (marca di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento; IBAN - IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it.

Regime sanzionatorio - In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e dell’imposta erariale sugli aeromobili privati si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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