16 luglio 2012
Cartelle: notifica inesistente rilevata d’ufficio
Ordinanza della CTP di Reggio Emilia sulla notifica delle cartelle a mezzo posta
Inesistenza, vizio insanabile. Nel caso in cui la notifica della cartella avvenga a cura di un soggetto non abilitato o di cui sia ignota la qualifica, la stessa non è nulla, quindi sanabile dalla costituzione in giudizio del contribuente, ma inesistente, dunque insanabile con conseguente inesistenza dell'atto impugnato.
Il caso. Con ordinanza del 10 luglio 2012 (n. 97/04/12), la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso proposto da una società avverso cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo di 3.785.932,79 euro a titolo di IVA, IRPEG, IRAP, relative sanzioni e interessi, più costo di notifica.
Osservazioni. La Commissione ha premesso che la notifica della cartella di pagamento può, sì, essere eseguita tramite il servizio postale, ma sempre a cura di uno dei soggetti identificati dal primo periodo del comma 1, dell’art. 26 D.P.R. 602/73, e non direttamente da Equitalia, e che “nel caso in cui la notifica avvenga a cura di un soggetto non abilitato, o di cui sia ignota la qualifica, la stessa non è nulla e, dunque, sanabile, nel senso dedotto dalle Controparti (ndr. Equitalia e Agenzia delle Entrate), ma inesistente e, dunque, non sanabile con conseguente inesistenza dell'atto impugnato”. Ciò premesso, il Collegio, stante l’impossibilità di identificare dall’esame della relata quale fosse la qualifica del soggetto notificatore ha ritenuto applicabile, a norma dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, anche al rito tributario l'articolo 101, comma 2, del C.p.c., in virtù del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, “riserva la decisione assegnando alla parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
La riserva. Insomma, i giudici di Reggio Emilia, ritenendo di porre a fondamento della propria decisione la questione relativa all'inesistenza della notifica della cartella impugnata (questione, si badi, non sollevata dalla contribuente), si sono riservati la decisione, assegnando alle parti processuali il termine di 30 giorni per il deposito di eventuali memorie contenenti osservazioni in ordine alla stessa. L’udienza di trattazione è stata fissata per il prossimo ottobre.
Il caso. Con ordinanza del 10 luglio 2012 (n. 97/04/12), la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso proposto da una società avverso cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo di 3.785.932,79 euro a titolo di IVA, IRPEG, IRAP, relative sanzioni e interessi, più costo di notifica.
Osservazioni. La Commissione ha premesso che la notifica della cartella di pagamento può, sì, essere eseguita tramite il servizio postale, ma sempre a cura di uno dei soggetti identificati dal primo periodo del comma 1, dell’art. 26 D.P.R. 602/73, e non direttamente da Equitalia, e che “nel caso in cui la notifica avvenga a cura di un soggetto non abilitato, o di cui sia ignota la qualifica, la stessa non è nulla e, dunque, sanabile, nel senso dedotto dalle Controparti (ndr. Equitalia e Agenzia delle Entrate), ma inesistente e, dunque, non sanabile con conseguente inesistenza dell'atto impugnato”. Ciò premesso, il Collegio, stante l’impossibilità di identificare dall’esame della relata quale fosse la qualifica del soggetto notificatore ha ritenuto applicabile, a norma dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, anche al rito tributario l'articolo 101, comma 2, del C.p.c., in virtù del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, “riserva la decisione assegnando alla parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
La riserva. Insomma, i giudici di Reggio Emilia, ritenendo di porre a fondamento della propria decisione la questione relativa all'inesistenza della notifica della cartella impugnata (questione, si badi, non sollevata dalla contribuente), si sono riservati la decisione, assegnando alle parti processuali il termine di 30 giorni per il deposito di eventuali memorie contenenti osservazioni in ordine alla stessa. L’udienza di trattazione è stata fissata per il prossimo ottobre.





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