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29 luglio 2011

ANTIRICICLAGGIO: arrivano le LINEE guida dal CNDCEC

La mediazione fuori dalla adeguata verifica della clientela

Linee guida aggiornate - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha approvato le modifiche alle linee guida sull’antiriciclaggio in particolare per l’adeguata verifica della clientela, tali modifiche tengono conto delle ultime disposizioni normative e della prassi ministeriale. Il documento, costituisce un valido strumento operativo per i professionisti per rispondere agli obblighi derivanti dal Decreto 231/2007, e affronta le novità inserite nelle disposizioni di recente emanazione, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’ Economia. Per quanto riguarda la mediazione, non vi è l’adeguata verifica e la registrazione degli incarichi, incombenze necessarie per i sindaci-revisori per i quali, tuttavia, è richiesta una adeguata verifica parziale. Il “titolare effettivo” non è soggetto agli obblighi di registrazione, ma comunque dovrà essere sempre evidenziato dai clienti dello studio. Non vi è l’obbligo inoltre di identificare la società fiduciaria che non sia di matrice bancaria. Una delle finalità dell'adeguata verifica della clientela è quella di agevolare l'individuazione delle eventuali operazioni da segnalare, le nuove linee guida evidenziano che ulteriori indicazioni sulle modalità di esplicazione del “controllo costante” possono essere tratte dell'analisi del DM 16.04.2010 con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito l'elenco degli indicatori di anomalia utilizzabili dai professionisti.

La mediazione e gli obblighi antiriciclaggio - La mediazione è stata aggiunta all'elenco delle attività che comportano l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio. Tuttavia, l’articolo 10, del Dlgs 231/2007, individua una “zona franca” dagli adempimenti antiriciclaggio dove vengono espressamente esclusi gli obblighi di identificazione e registrazione e quindi quelli di adeguata verifica. Ciò naturalmente, non esclude, il professionista mediatore, dagli obblighi dell’antiriciclaggio che dovrà, quindi, focalizzare la propria attenzione sugli altri adempimenti in materia, quali:
- la segnalazione di operazioni sospette e di presunto finanziamento al terrorismo;
- le violazioni all'uso del contante e titoli al portatore.

Revisori e antiriciclaggio – In merito agli adempimenti sull’antiriciclaggio, questi non riguardano i sindaci delegati unicamente alle verifiche ex art. 2403 c.c., mentre diversa è la posizione dei membri del collegio sindacale delegati al controllo legale dei conti. Per tali soggetti le nuove linee guida (conformemente alla Circ. 15 marzo 2010, n. 16 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti) stabiliscono che:
- i sindaci con funzione di revisori legali dei conti, devono individualmente effettuare tutte le verifiche e le altre incombenze sull’antiriciclaggio.
- la valutazione del rischio e le altre incombenze in tema di adeguata verifica dovranno essere svolte almeno una volta durante il mandato triennale salvo eventuali modifiche alla situazione societaria;
- le verifiche dovranno essere svolte secondo le indicazioni contenute nelle apposite “linee guida” del Cndcec.

La verifica alle società fiduciarie - Il Dlgs 13 agosto 2010 n. 141, ha determinato rilevanti modifiche per quanto riguarda la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, modifiche che hanno avuto riflessi anche in merito alle situazioni che possono ingenerare una adeguata verifica di tipo semplificato. La più rilevante riguarda le società fiduciarie che vengono suddivise in due distinte categorie, le società che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, e quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro.

Adeguata verifica - Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei confronti delle società fiduciarie di matrice bancaria, quando entreranno in vigore i provvedimenti attuativi del dlgs 141/2010. Nel momento in cui troveranno applicazione gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il professionista non sarà tenuto né ad identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera.

Adeguata verifica ordinaria - Le fiduciarie che non rientreranno fra quelle sopra evidenziate, faranno parte delle società sottoposte ad adeguata verifica ordinaria, dove, il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.

Identificazione del titolare effettivo - Le linee guida, apportano delle precisazioni anche sulla identificazione del titolare effettivo. In presenza di soggetto titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società, anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivo dovrà essere ricercato esclusivamente nel soggetto che detiene il 50%. In secondo luogo, prendendo spunto dalle risposte fornite dal Mef, i dati del titolare effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente. Inoltre se il titolare effettivo è una PEP (Persona Politicamente Esposta) il professionista deve applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica.

Paesi a rischio riciclaggio – Per quanto riguarda le operazioni con società aventi sede nei paesi a rischio riciclaggio (indicati con decreto del MEF), il professionista secondo le disposizioni presenti nel D.L. 78/2010, si deve astenere dall'eseguire nuove prestazioni professionali e porre fine alle prestazioni già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in tali paesi. Le linee guida ricordano, a riguardo, come l'obbligo di astensione operi anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diverse da quelle elencate, aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui il professionista non sia in grado di identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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