20 giugno 2012
Acconto Imu: è giunta l’ora del ravvedimento
L’omesso pagamento può essere sanato in ritardo
Premessa – Passata la scadenza del 18 giugno chi non avesse pagato l’acconto Imu può rimediare pagando in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Le modalità per rimediare sono tre: “ravvedimento brevissimo” entro il 14° giorno, “ravvedimento breve” entro 30 giorni, “ravvedimento lungo” entro un anno.
Acconto Imu – Lunedì 18 giugno corrispondeva all’ultimo giorno utile per il pagamento della prima rata di acconto dell’Imu, l’imposta municipale unica che è ritornata a colpire la prima casa degli italiani a seguito del decreto “Salva Italia” approvato a dicembre. In queste ultime settimane i Caf e gli uffici dei commercialisti hanno lavorato alla clemente per aiutare i contribuenti a predisporre e compilare correttamente il famigerato modello F24, che serve per effettuare il pagamento all’Agenzia delle Entrate attraverso banche e uffici postali. Se però il pagamento non è stato effettuato nei termini (per dimenticanza o a maggior ragione per indisponibilità di risorse finanziarie) il contribuente al momento del pagamento tardivo viene colpito da una sanzione pari al 2% dell’importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni o al 30% dell’ammontare del tributo da versare per i pagamenti effettuati a partire dal 15° giorno di ritardo.
Ravvedimento operoso – Per evitare l’irrogazione piena della sanzione il contribuente può rimediare fruendo del ravvedimento operoso un istituto giuridico che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omessa effettuazione, alle prescritte scadenze, di adempimenti fiscali e versamenti di tributi (in acconto, saldo, periodici, ecc.), sempreché tali omissioni non siano già state rilevate dagli organi di controllo. Tutto ciò avvalendosi di sanzioni ridotte in misura variabile alla tempestività dell'effettuazione dell'adempimento o versamento spontaneo, tempestività che può essere di tre tipi: brevissima, breve e lunga.
Ravvedimento brevissimo - Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo (1/10 del 2%). Dunque, chi non ha pagato l'Imu entro il il 18 giugno può avvalersi del ravvedimento sprint entro 15 giorni dalla scadenza (cioè entro il 2 luglio 2012).
Ravvedimento breve – Con il ravvedimento breve la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), il pagamento omesso deve però essere eseguito dal quindicesimo (3 luglio 2012) entro trentesimo giorno successivo alla scadenza (18 luglio 2012).
Ravvedimento lungo – Infine rimane il ravvedimento lungo da effettuarsi entro un anno dalla commissione della violazione (cioè entro il 17 giugno 2013). In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).
Pagamento – In tutti i tre i casi l’agevolazione è ammessa solo se l'adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. Al riguardo si ricorda che è necessario effettuare il pagamento con il modello F24, ma come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato.
Acconto Imu – Lunedì 18 giugno corrispondeva all’ultimo giorno utile per il pagamento della prima rata di acconto dell’Imu, l’imposta municipale unica che è ritornata a colpire la prima casa degli italiani a seguito del decreto “Salva Italia” approvato a dicembre. In queste ultime settimane i Caf e gli uffici dei commercialisti hanno lavorato alla clemente per aiutare i contribuenti a predisporre e compilare correttamente il famigerato modello F24, che serve per effettuare il pagamento all’Agenzia delle Entrate attraverso banche e uffici postali. Se però il pagamento non è stato effettuato nei termini (per dimenticanza o a maggior ragione per indisponibilità di risorse finanziarie) il contribuente al momento del pagamento tardivo viene colpito da una sanzione pari al 2% dell’importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni o al 30% dell’ammontare del tributo da versare per i pagamenti effettuati a partire dal 15° giorno di ritardo.
Ravvedimento operoso – Per evitare l’irrogazione piena della sanzione il contribuente può rimediare fruendo del ravvedimento operoso un istituto giuridico che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omessa effettuazione, alle prescritte scadenze, di adempimenti fiscali e versamenti di tributi (in acconto, saldo, periodici, ecc.), sempreché tali omissioni non siano già state rilevate dagli organi di controllo. Tutto ciò avvalendosi di sanzioni ridotte in misura variabile alla tempestività dell'effettuazione dell'adempimento o versamento spontaneo, tempestività che può essere di tre tipi: brevissima, breve e lunga.
Ravvedimento brevissimo - Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo (1/10 del 2%). Dunque, chi non ha pagato l'Imu entro il il 18 giugno può avvalersi del ravvedimento sprint entro 15 giorni dalla scadenza (cioè entro il 2 luglio 2012).
Ravvedimento breve – Con il ravvedimento breve la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), il pagamento omesso deve però essere eseguito dal quindicesimo (3 luglio 2012) entro trentesimo giorno successivo alla scadenza (18 luglio 2012).
Ravvedimento lungo – Infine rimane il ravvedimento lungo da effettuarsi entro un anno dalla commissione della violazione (cioè entro il 17 giugno 2013). In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).
Pagamento – In tutti i tre i casi l’agevolazione è ammessa solo se l'adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. Al riguardo si ricorda che è necessario effettuare il pagamento con il modello F24, ma come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato.





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