31 maggio 2012
Recesso del Socio: diverse vicende applicative del diritto
Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato è preferibile la tesi dell’efficacia immediata del recesso
Lo studio del Notariato - La “Commissione studi d’impresa” del Consiglio Nazionale del Notariato ha di recente approvato uno studio sul recesso del socio dalle società rappresentando le principali vicende applicative conseguenti all’esercizio del diritto di recesso, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata. Per quanto riguarda il recesso, secondo l’orientamento del notariato, dal momento in cui la società prende atto della volontà del socio di uscire dalla compagine sociale, lo stesso diventa giuridicamente efficace. Da tale momento il socio perde tale status, perde la legittimazione ad esercitare tutti i diritti sociali e diviene creditore della società con riferimento alla liquidazione della quota.
Efficacia immediata – Con riferimento all’efficacia del recesso, un primo orientamento (tesi dell’efficacia immediata) individua il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale, nella ricezione della società della dichiarazione di recesso, ciò in coerenza con il principio civilistico del nostro ordinamento del carattere unilaterale e recettizio della dichiarazione di recesso.
Esclusione non immediata - Un secondo e opposto orientamento di pensiero ritiene che il recesso sia efficace solo al termine del lungo e complesso procedimento di liquidazione della partecipazione, ricordandosi al riguardo che il processo di liquidazione, da attuarsi secondo le modalità di legge, può coincidere con l’acquisto della partecipazione da parte di soci o di terzi o con il rimborso mediante l’utilizzo di riserve disponibili, o con la riduzione del capitale e conseguente annullamento della partecipazione. In tale contesto, la dichiarazione di recesso non può determinare da sola lo scioglimento del rapporto sociale, ma lo stesso deve essere collegato a una serie di attività temporalmente e giuridicamente collegate, in particolare la delibera, o il fatto che legittima il diritto recesso, la dichiarazione di recesso del socio, la comunicazione della dichiarazione alla società, il decorso del termine, la mancata revoca della delibera legittimante il recesso e la liquidazione della quota. Da evidenziare che una esclusione immediata del socio receduto comporterebbe una singolare latenza della quota di capitale e i diritti spettanti a soci continuerebbero a essere commisurati all’ammontare complessivo del capitale. Sarebbe iniquo negare al recedente l’esercizio dei propri diritti sociali, potendo l’efficacia del recesso essere vanificata dalla revoca della delibera che lo ha legittimato o dallo scioglimento anticipato della società per volontà della stessa o a seguito di opposizione dei ceditori alla riduzione del capitale.
Le tesi intermedie - La dottrina offre anche delle soluzioni al problema, che si pongono in una posizione intermedia rispetto ai due orientamenti sopra prospettati. Alcuni autori ritengono che nell’ambito delle SPA il recesso esplichi la propria efficacia, solo con il decorso del termine riconosciuto alla società per revocare la delibera che ha legittimato il diritto di recesso, mentre un’altra isolata opinione (ma comunque autorevole), nell’individuare il momento di cessazione del rapporto sociale a seguito del recesso, distingue il caso in cui la società sia dotata di utili e riserve disponibili, dal caso in cui la stessa ne sia sprovvista. In presenza di utili e di riserve disponibili, tali da consentire il rimborso della partecipazione, il recesso diventa al più tardi efficace alla scadenza dei 180 giorni dalla sua comunicazione, in assenza di utili o riserve, laddove si verifica la riduzione del capitale sociale, nel momento in cui la delibera diviene eseguibile a seguito della mancata opposizione dei creditori sociali.
L’orientamento del notariato - Secondo il Notariato, si dovrebbe propendere per l'efficacia immediata del recesso, indicando a riguardo diverse motivazioni fra le quali: il fatto che quando il legislatore ha voluto assegnare al recesso un'efficacia non immediata (come nel caso delle associazioni o delle cooperative) lo ha espressamente previsto, inoltre sia ai soci delle srl che delle spa è concesso di revocare la delibera che da origine al recesso, con funzione di evitare l’uscita dei soci che ne avessero diritto e poi il riconoscere in capo al recedente la prosecuzione del rapporto sociale nonostante l'esercizio del diritto, espone la società alla presenza di un socio interessato esclusivamente alla sola realizzazione del proprio credito e non all'amministrazione e alla gestione della società.
Gli strumenti per legittimare il recesso - In assenza di previsioni statutarie, sono diverse le modalità attraverso le quali il socio può manifestare la volontà di recedere, ad esempio con lettera consegnata a mano, con comunicazione a mezzo di posta elettronica con modalità che rendano inequivoci mittente e destinatario, con comunicazione resa in assemblea nell’ambito di una delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso, appaiono sufficienti allo scopo perseguito dalla norma e dal sistema degli atti recettizi, non potendosi immaginare, evidenzia il notariato, il richiamo formale alla «lettera raccomandata» di cui al bis dell'art. 2437 c.c. come funzionale ad altro interesse che non sia, appunto, la ragionevole certezza della conoscibilità della comunicazione di recesso. Ne è prova la circostanza per cui l’interesse del socio alla conoscenza da parte sua della valutazione delle quote è, almeno nella SPA, anticipata rispetto al seduta collegiale. Si ricorda infine che, ferma la possibilità che lo statuto disciplini le modalità di comunicazione, rientra nel ambito nella nullità ogni patto volto a rendere più gravoso l’esercizio del diritto.
Efficacia immediata – Con riferimento all’efficacia del recesso, un primo orientamento (tesi dell’efficacia immediata) individua il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale, nella ricezione della società della dichiarazione di recesso, ciò in coerenza con il principio civilistico del nostro ordinamento del carattere unilaterale e recettizio della dichiarazione di recesso.
Esclusione non immediata - Un secondo e opposto orientamento di pensiero ritiene che il recesso sia efficace solo al termine del lungo e complesso procedimento di liquidazione della partecipazione, ricordandosi al riguardo che il processo di liquidazione, da attuarsi secondo le modalità di legge, può coincidere con l’acquisto della partecipazione da parte di soci o di terzi o con il rimborso mediante l’utilizzo di riserve disponibili, o con la riduzione del capitale e conseguente annullamento della partecipazione. In tale contesto, la dichiarazione di recesso non può determinare da sola lo scioglimento del rapporto sociale, ma lo stesso deve essere collegato a una serie di attività temporalmente e giuridicamente collegate, in particolare la delibera, o il fatto che legittima il diritto recesso, la dichiarazione di recesso del socio, la comunicazione della dichiarazione alla società, il decorso del termine, la mancata revoca della delibera legittimante il recesso e la liquidazione della quota. Da evidenziare che una esclusione immediata del socio receduto comporterebbe una singolare latenza della quota di capitale e i diritti spettanti a soci continuerebbero a essere commisurati all’ammontare complessivo del capitale. Sarebbe iniquo negare al recedente l’esercizio dei propri diritti sociali, potendo l’efficacia del recesso essere vanificata dalla revoca della delibera che lo ha legittimato o dallo scioglimento anticipato della società per volontà della stessa o a seguito di opposizione dei ceditori alla riduzione del capitale.
Le tesi intermedie - La dottrina offre anche delle soluzioni al problema, che si pongono in una posizione intermedia rispetto ai due orientamenti sopra prospettati. Alcuni autori ritengono che nell’ambito delle SPA il recesso esplichi la propria efficacia, solo con il decorso del termine riconosciuto alla società per revocare la delibera che ha legittimato il diritto di recesso, mentre un’altra isolata opinione (ma comunque autorevole), nell’individuare il momento di cessazione del rapporto sociale a seguito del recesso, distingue il caso in cui la società sia dotata di utili e riserve disponibili, dal caso in cui la stessa ne sia sprovvista. In presenza di utili e di riserve disponibili, tali da consentire il rimborso della partecipazione, il recesso diventa al più tardi efficace alla scadenza dei 180 giorni dalla sua comunicazione, in assenza di utili o riserve, laddove si verifica la riduzione del capitale sociale, nel momento in cui la delibera diviene eseguibile a seguito della mancata opposizione dei creditori sociali.
L’orientamento del notariato - Secondo il Notariato, si dovrebbe propendere per l'efficacia immediata del recesso, indicando a riguardo diverse motivazioni fra le quali: il fatto che quando il legislatore ha voluto assegnare al recesso un'efficacia non immediata (come nel caso delle associazioni o delle cooperative) lo ha espressamente previsto, inoltre sia ai soci delle srl che delle spa è concesso di revocare la delibera che da origine al recesso, con funzione di evitare l’uscita dei soci che ne avessero diritto e poi il riconoscere in capo al recedente la prosecuzione del rapporto sociale nonostante l'esercizio del diritto, espone la società alla presenza di un socio interessato esclusivamente alla sola realizzazione del proprio credito e non all'amministrazione e alla gestione della società.
Gli strumenti per legittimare il recesso - In assenza di previsioni statutarie, sono diverse le modalità attraverso le quali il socio può manifestare la volontà di recedere, ad esempio con lettera consegnata a mano, con comunicazione a mezzo di posta elettronica con modalità che rendano inequivoci mittente e destinatario, con comunicazione resa in assemblea nell’ambito di una delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso, appaiono sufficienti allo scopo perseguito dalla norma e dal sistema degli atti recettizi, non potendosi immaginare, evidenzia il notariato, il richiamo formale alla «lettera raccomandata» di cui al bis dell'art. 2437 c.c. come funzionale ad altro interesse che non sia, appunto, la ragionevole certezza della conoscibilità della comunicazione di recesso. Ne è prova la circostanza per cui l’interesse del socio alla conoscenza da parte sua della valutazione delle quote è, almeno nella SPA, anticipata rispetto al seduta collegiale. Si ricorda infine che, ferma la possibilità che lo statuto disciplini le modalità di comunicazione, rientra nel ambito nella nullità ogni patto volto a rendere più gravoso l’esercizio del diritto.





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