sabato, 25 maggio 2013

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26 luglio 2011

Bilancio: L’adozione dell’Ifrs 9 slitta al 2015

Premessa - Lo IASB (International Accounting Standard Board) ha deciso di rinviare al 2015 la data di entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, originariamente prevista per il 1° gennaio 2013.

Introduzione dello IFRS - Dal 1° gennaio 2005 vige per le società quotate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE l'obbligo di utilizzare gli IFRS adottati dall'UE per la redazione del bilancio consolidato. Il regolamento sul prospetto e la direttiva sulla trasparenza hanno esteso l’obbligo di redigere rendiconti finanziari sulla base degli IFRS o sulla base dei principi contabili nazionali di alcuni paesi terzi equivalenti agli IFRS agli emittenti dei paesi terzi che presentano un'offerta al pubblico di strumenti finanziari nell'UE e agli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati in un mercato regolamento dell'UE.

Sostituzione dello Ias 39 – Con l’introduzione dello Ifrs è stata prevista la sostituzione dello Ias 39. Lo Iasb ha pianificato la sostituzione dello standard n. 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” innanzitutto con l’emissione, il 12 novembre 2009, dell’Ifrs 9. Tale Principio contabile, in prima battuta, guardava esclusivamente alle attività finanziarie, però il 28 ottobre dello scorso anno, ha inglobato al suo interno anche le “istruzioni per l’uso” delle passività finanziarie.

Ifrs 9 – L’Ifrs 9 si presenta più semplice dello Ias 39. Le categorie che accolgono le attività finanziarie passano da 4 a 2 (o 3, se si considerano le azioni con fair value to Oci). In sintesi, la contabilizzazione è diretta conseguenza prima di tutto del business model della società, poi delle caratteristiche dell’asset. Lo strumento finanziario va, infatti, misurato al costo ammortizzato solo se, contemporaneamente l’obiettivo dell’azienda è quello di tenerlo in portafoglio per incassare i flussi di cassa contrattuali (business model test) e i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da interessi sul capitale nominale e rimborso di quest’ultimo (contractual cash flow characteristic test). In caso contrario, c’è il fair value (al conto economico). La riclassificazione di uno strumento, da una categoria all’altra, è ammessa solo quando il business model della società cambia. Questo l’impianto di fondo del nuovo standard, che non richiede più di contabilizzare separatamente lo strumento finanziario e il derivato incorporato (tutto al costo ammortizzato oppure al fair value) e che concede al redattore del bilancio due opzioni:la fair value option (a conto economico), se utile a evitare incongruenze contabili o la possibilità di far confluire nel patrimonio netto (Oci), permanentemente.

Rinvio al 2015 – Originariamente l’adozione dello IFRS 9 era prevista per il 2013, lo IASB (International Accounting Standard Board) ha, però, deciso di rinviare al 2015 la data di entrata in vigore di tale principio contabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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